Articolo abrogato dalla L.R. 12/12/2014, n. 26, così recitava:

“Art. 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali) — 1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:

a) convenzioni;

b) associazioni intercomunali;

c) unioni dei Comuni;

c-bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.”

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