Articolo abrogato dalla L.R. 08/04/2013, n. 5 a decorrere dall’1 gennaio 2015, così recitava:

"Art. 45 (Osservatorio regionale per la finanza locale) — 1. Al fine di favorire l'esercizio ottimale delle funzioni del sistema delle autonomie locali e la perequazione delle risorse, la Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, predispone strumenti di monitoraggio e di diffusione delle informazioni finanziarie e contabili degli enti locali mediante l'individuazione d'indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali e della normazione regionale in materia finanziaria e contabile sul sistema delle autonomie locali.

2. La Regione raccoglie ed elabora i dati contenuti nei principali documenti contabili degli enti locali e le informazioni riguardanti l'attività di entrata e di spesa degli enti medesimi.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'Osservatorio regionale per la finanza locale, con sede in Udine.

4. L'Osservatorio regionale per la finanza locale ha inoltre il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruità degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili.

5. Le risultanze delle rilevazioni sono rese note annualmente dalla Giunta regionale e comunicate al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.

6. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. Gli eventuali componenti esterni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale durano in carica tre anni; a essi spetta un gettone di presenza determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università degli studi o con altri istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche nelle materie oggetto dell'attività dell'Osservatorio regionale per la finanza locale."

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