Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2015, n. 32, così recitava:

“Art. 19 (Contributi per l'acquisto di tecnologia informatica) — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile, ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva, e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi dei medesimi e dei relativi comitati provinciali, al fine di favorire i servizi di supporto alle società e associazioni sportive.

2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione sulla necessità del prodotto e del preventivo di spesa.

3. Il contributo è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta.”

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