Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 08/04/2013, n. 5, i termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni, fissati con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale ai sensi del presente comma, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, continuano ad applicarsi fino all’adozione delle deliberazioni della Giunta regionale o degli organi di governo degli enti regionali di determinazione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della presente legge regionale. Questa disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2012.

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