Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 28/05/2021, n. 8, così recitava:

“Art. 23 - (Accordi con pubbliche Amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990.”

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