Articolo abrogato dalla L.R. 23/12/2016, n. 25.

L’articolo 7 così recitava:

“Articolo 7 - Accesso alle informazioni ambientali

1. É riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le associazioni di fatto, in conformità alle leggi vigenti in materia, il libero accesso alle informazioni ambientali, disponibili sia in forma scritta che visiva o sonora ovvero contenute nelle banche dati, riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente o che sono destinare a proteggerlo.

2. I limiti e i casi di esclusione del diritto di accesso sono regolati dall'art. 8.

3. Le modalità di esercizio, il rifiuto e il differimento dell'accesso sono regolati dagli articoli 9 e 10.”

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