LOrd. Comm. Del. R. del 18/10/2013 n. 131 dispone che:

Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione stabilito nel 31 dicembre 2013, è prorogato al 31 dicembre 2015 (con esclusione delle domande che le imprese agricole, attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, presentano ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi ovvero ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e smi, per le quali il termine viene stabilito, al 30 giugno 2015 e il termine di ultimazione dei lavori, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, è fissato al 30 settembre 2016) purché il richiedente invii apposita istanza, all’interno della procedura informatica, entro il 31 marzo 2014, indicando i dati del soggetto beneficiario le ragioni del ritardo, l’ubicazione dell’edificio ed il numero delle unità immobiliari e la relativa destinazione d’uso, abitativa o produttiva, nonché il numero delle famiglie sgomberate ed assumendo l’impegno a depositare la domanda di contributo all’interno del medesimo fascicolo informatico entro lo stesso 31 dicembre 2014. I dati dichiarati nell’istanza di cui al presente comma potranno essere rettificati in fase di deposito della domanda di contributo. Il mancato rispetto del termine del 31 marzo 2014 determina la irricevibilità della successiva domanda ed il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2014 comporta la decadenza dal contributo.”

L’Ord. Comm. Del. R. 26/11/2015, n. 51 dispone che la scadenza del 31 dicembre 2015 per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione è prorogata al 31 marzo 2016. Sono esclusi dalla proroga gli edifici di imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE.

L’Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14 dispone che:

- il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo relative ad edifici composti da unità immobiliari esclusivamente di proprietà di persone fisiche e comprendenti, alla data del sisma, almeno una abitazione principale o un'unità immobiliare sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, è prorogato al 31/12/2016;

- per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d'uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo è prorogato al 31/12/2016 solo qualora l'edificio sia formalmente costituito in condominio o in consorzio in data antecedente al deposito della domanda di contributo;

- per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d'uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, non formalmente costituiti in condominio (condominio di fatto) o in consorzio oppure a proprietà indivisa (comunioni), il termine per il deposito delle domande di contributo resta confermato al 30/04/2016. Il termine è prorogato al 31/12/2016 qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture di cui ai commi 5, 6 e 7 della presente ordinanza, di competenza delle unità immobiliari di proprietà di imprese, rispetti i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 "de minimis", ai sensi del quale detti contributi verranno concessi. Il termine è prorogato al 31/12/2016 anche qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 della presente ordinanza, di competenza delle unità immobiliari di proprietà di imprese non rispetti i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 "de minimis", ma il contributo venga riconosciuto per la sola parte spettante per le strutture ed alle finiture di competenza delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese fino alla concorrenza, per queste ultime, del limite previsto dal regime "de minimis", ferma restando la necessità che l'intervento sia eseguito sull'intero edificio. La proroga al 31/12/2016 si applica anche nel caso della presenza nell'edificio di unità immobiliari di proprietà di imprese agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato.”

L’Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14 come modificata dall’Ord. Comm. Del. R. 14/12/2016, n. 60 dispone che:

Il termine per il deposito delle domande di contributo relative ad edifici composti, alla data del sisma:

a) da almeno una abitazione principale o un’unità immobiliare sede di un’attività produttiva attiva alla data del sisma;

b) da unità immobiliari con diverse destinazioni d’uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un’attività produttiva attiva alla data del sisma, e formalmente costituiti in condominio o in consorzio in data antecedente al deposito della domanda di contributo;

è prorogato al 31/10/2017 fatto salvo quanto disposto all’articolo 3 dell’Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14.

Per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d’uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un’attività produttiva attiva alla data del sisma, non formalmente costituiti in condominio (condominio di fatto) o in consorzio oppure a proprietà indivisa (comunioni), il termine per il deposito delle domande di contributo viene riaperto e le domande di contributo potranno essere depositate entro il 31/10/2017 fatto salvo quanto disposto all’articolo 3 dell’Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14. Il contributo viene riconosciuto con le limitazioni previste nell'articolo 2 dell’Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14.

La proroga al 31/10/2017 per gli edifici di cui al precedente punto si applica anche nel caso della presenza nell'edificio di unità immobiliari di proprietà di imprese agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato.

Per le domande di contributo depositate successivamente al 30/04/2016, ma comunque entro il 31/10/2017, non sarà riconosciuto il contributo per i lavori di finitura interna di cui al comma 7 dell'art. 3 della presente ordinanza delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sede di un’attività produttiva attiva.

Il mancato riconoscimento del contributo per le finiture interne comporta la decadenza dagli obblighi di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 6 della presente ordinanza e smi.

Il termine per il deposito delle domande di contributo di UMI già perimetrate dai comuni alla data del 23 marzo 2016 è prorogato al 30/06/2017 qualora almeno uno degli edifici che le costituiscono abbia i requisiti richiesti dall’articolo 1 dell’Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14 per la suddetta proroga.

Le disposizioni dell’articolo 1 dell’Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14 si applicano anche per la determinazione dei contributi che possono essere riconosciuti, per le domande depositate dopo il 30/06/2017, a ciascuna unità immobiliare ed a ciascun edificio che costituisce la UMI.

Il termine per il deposito delle domande di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico di un aggregato edilizio costituito ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 della presente ordinanza è prorogato al 31/10/2017 qualora tutti gli edifici che lo compongono abbiano i requisiti richiesti dall’articolo 1 dell’Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14 per la suddetta proroga. La presenza di edifici destinati esclusivamente ad abitazioni non principali e ad attività produttive non attive alla data del sisma non consente la conferma dell’aggregato e la realizzazione dell’intervento unitario. Potranno quindi essere depositate domande di contributo relative esclusivamente ai singoli edifici che possiedono i requisiti stabiliti dall’articolo 1 dell’Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14.

Le disposizioni di cui all’articolo 1 dell’Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14 si applicano anche per la determinazione dei contributi che possono essere riconosciuti, per le domande depositate dopo il 30/04/2016, a ciascuna unità immobiliare ed a ciascun edificio che costituisce l’aggregato.

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