Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2017, n. 38.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - (Centro regionale di riferimento e integrazione centri clinici per le psicopatologie da mobbing e il disadattamento lavorativo)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e delle attività per la prevenzione, l’assistenza ed il contrasto al mobbing e al disagio lavorativo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria, la struttura amministrativa regionale competente in materia di sanità, in raccordo con le ASL e nell’ambito della organizzazione amministrativa delle stesse, individua sul territorio regionale un Centro regionale di riferimento e almeno due Centri clinici per la psicopatologia da mobbing e disadattamento, sulla base degli indirizzi del Commissario di Governo per la prosecuzione del Piano di rientro.

2. Nella fase di prima applicazione le funzioni di Centro regionale di riferimento sono confermate al Centro di riferimento regionale per il mobbing e il disadattamento lavorativo della ASL NA1 Centro, istituito con delibera di Giunta regionale 6055/2001.

3. I compiti istituzionali del Centro di riferimento regionale per il mobbing e il disadattamento lavorativo e dei Centri clinici, oltre a sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate all’ottimizzazione della presa in carico delle persone vittime del fenomeno ed a creare rapporti di cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio, sono i seguenti:

a) la ricerca e la prevenzione del fenomeno del mobbing;

b) l’accertamento dei disturbi psichiatrici e delle condizioni del disagio psicologico lavoro -correlato;

c) l’indicazione dei percorsi terapeutici specificamente dedicati e dei programmi abilitativi e riabilitativi per il reinserimento lavorativo;

d) la valutazione clinico-diagnostica valida ai fini medico-legali;

e) l’individuazione delle eventuali misure di tutela da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo;

f) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, al datore di lavoro della condizione del disagio psichico lavoro-correlato del dipendente, con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute;

g) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, ai rispettivi Servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, di seguito denominati SPISAL - SPRESAL, della condizione del disagio psichico lavoro-correlato con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute;

h) l’attività di collaborazione con gli SPISAL - SPRESAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro sulla valutazione dei rischi psico-sociali, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008.

4. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone che incorrono in tali problematiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, stabilisce con regolamento, in osservanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti emanati dal garante per la protezione dei dati personali, i criteri in materia di utilizzo dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.

5. Agli adempimenti derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

6. Al responsabile ed ai referenti del Centro di riferimento e dei Centri clinici non è attribuito alcun tipo di compenso, rimborso o indennità di natura equivalente.

7. Resta inteso che, per l’intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le attività di cui al presente articolo sono esercitate esclusivamente nell’osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino