Articolo abrogato dall’art. 3, comma 3 della L.R. 30/04/2014, n. 7 e successivamente la Sent. Corte Cost. 02/07/2014, n. 189 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui inserisce l’art. 4-bis della L.R. n. 1/2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4 del suddetto articolo, così recitava:

“Art. 30 (Modifiche alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007)) — 1. Dopo l’articolo 4 della Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007” è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 bis (Norme di salvaguardia) — 1. Le aree e i siti non idonei alla localizzazione di impianti eolici, di cui all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.), sono aggiornati e integrati con quelli individuati, sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 alle linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, estendendo, per tipologie ed ampiezza delle fasce di rispetto, le aree ed i siti non idonei già previsti nel P.I.E.A.R.

2. Nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all’art. 135 del D.Lgs 42/2004 e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle “Linee Guida” approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2010, allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dell’intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell’ambito del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i..

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in relazione ai procedimenti per i quali la pertinente Conferenza di Servizio non si è già chiusa con esito favorevole.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile diversa da quella eolica.””

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