Articolo abrogato dalla L.R. 04/06/2012 n.18. L’articolo 28 così recitava: “1. Il direttore generale è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'ERAP e ad esso competono tutti i poteri non riconducibili agli organi di cui all'articolo 23.

“1-bis. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra:

a) i dirigenti dell’ERAP;

b) i dirigenti regionali previo distacco o i dirigenti di altro ente dipendente previo collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per la durata dell’incarico;

c) persone estranee all’amministrazione dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere.”

1-ter. La scelta del direttore indicato al comma 1bis è comunque effettuata dando priorità ai dirigenti dell’ERAP”.

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