Commi abrogati dalla L.R. del 25/10/2011 n. 18. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, dell’articolo 20 così recitavano: 1. La Regione predispone lo schema di convenzione e di statuto dei consorzi di cui all’articolo 8, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino alla costituzione dell’AdA, i Comuni o i loro consorzi svolgono le attività in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della l.r. 28/99. Fino allo stesso termine, i Comuni trasmettono al catasto regionale di cui all’articolo 12 i dati relativi alla gestione tramite il sistema informatizzato adottato dall’ARPAM e forniscono alla Regione e alla Provincia competente le informazioni richieste. 3. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 28/99 sono soppressi a decorrere dalla data di costituzione delle AdA di cui all’articolo 7. I presidenti dei consorzi effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Fatti salvi i poteri sostitutivi di carattere generale di cui all’art. 18, la Provincia, al fine di agevolare l’organizzazione della gestione dei rifiuti in una logica di bacino unico e di evitare situazioni di emergenza, negli ATO dove sono presenti più Consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999 che non abbiano ottemperato alle previsioni del piano provinciale, valutate e verificate le condizioni oggettive del contesto, procede, sentiti i Comuni interessati e previa diffida, al commissariamento fino all’istituzione dell’AdA dei citati Consorzi. Fino alla costituzione dell’AdA, il Commissario provvederà a gestire il periodo transitorio in modo di assicurare la coerente organizzazione della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell’intero ATO, gli adempimenti concernenti le informazioni e comunicazioni di cui al comma 2, nonché le ricognizioni di cui al comma 3. 5. L’AdA subentra nei rapporti giuridici facenti capo ai Comuni o ai consorzi costituiti ai sensi della l.r. 28/1999. 6. Il personale appartenente, alla data del 31.12.2008, ai consorzi costituiti ai sensi della l.r. 28/1999 è trasferito alle AdA di cui alla presente legge per lo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate. Il trasferimento del personale è disposto nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. 7. L’AdA individua tra il personale di cui al comma 6 quello che sarà soggetto al trasferimento, in conformità a quanto previsto dal c.6 art.202 del d.lgs. 152/2006, al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto. 10. Fino all’effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, i soggetti già deputati, a vario titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, continuano a svolgere le competenze loro attribuite dalla l.r. 28/1999.”

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