Articolo abrogato dal D.Lgs. del 09/05/2005 n. 96, in quanto non riportato nel nuovo capo III del Titolo III. L’articolo 715-quinquies così recitava: “Art. 715-quinquies. - Abbattimento di ostacoli - 1. Su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per la grazia e giustizia il Presidente della Repubblica può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'art. 715-quater, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli artt. 715 e 716.  Il decreto presente è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa. t dovuta, in questo caso, una indennità per il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

2. Il Ministro per la difesa può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea costituiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'art. 715-quater.  Il decreto ministeriale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa.  In caso di inadempimento, il Ministero della difesa provvede d'ufficio a spese dell'interessato”.

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