Articolo abrogato dal D.Lgs. del 09/05/2005 n. 96, in quanto non riportato nel nuovo capo III del Titolo III. L’articolo 717 così recitava: “Art. 717. - Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione - 1. Il Ministro per la difesa può ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli artt. 715 e 715-bis costituiscano intralcio per la navigazione aerea.  In questo caso è dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio.  Può altresì ordinare che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea.”

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