Articolo sostituito dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

“Art. 98. Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva.

1. I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato.

2. Il giudice fissa con decreto l’udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.

3. Almeno cinque giorni prima dell’udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l’opposizione si reputa abbandonata.

4. Possono intervenire in causa gli altri creditori.”

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