Comma modificato dall’art. 144, comma 1, del D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51 e, successivamente, dall’art. 27, comma 2, del D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025, così reciterà:

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.”

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