Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154, a decorrere dal 07/02/2014, così recitava:

“Art. 578. - Successione dei genitori al figlio naturale

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l’eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l’altro è escluso dalla successione.”

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