Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

L’articolo così recitava:

Art. 114. - Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali

Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’articolo 111.”

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