Articolo abrogato dall’art. 181, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 545. - Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali

Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono più.

La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.”

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