Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/13. - Giudizio sull’opposizione

A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l’udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l’udienza fissata delle persone o del rappresentante dell’istituto che abbiano in ricovero il minore.

All’udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.”

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