Articolo sostituito dall’art. 129, della L. 19/05/1975, n. 151 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 10, della L. 10/12/2012, n. 219, così recitava:

“Art. 289. - Azioni esperibili dopo la legittimazione

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell’articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell’articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.”

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