Articolo abrogato dall’art. 175, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 539. - Riserva a favore dei figli naturali

A favore dei figli naturali, quando la figliazione è riconosciuta o dichiarata è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.”

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