La Sent. Corte Cost. 27/03/1974, n. 82 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati, di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore, ai sensi dell’art. 27, L. 11/03/1953, n. 87.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 169, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 435. - Obbligo dei genitori e dei figli naturali

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando.

Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando.

Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell’alimentando.”

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