Articolo abrogato dall’art. 6, della L. 08/03/1975, n. 39, così recitava:

Art. 399. – Pubblicità

I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l’emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile perché li annoti in margine all’atto di nascita dell’emancipato.

La pubblicità dei provvedimenti relativi all’autorizzazione dell’esercizio dell’impresa commerciale o alla revoca dell’autorizzazione è regolata dal libro V.”

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