Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/27. - Revocatoria dell’adozione speciale

Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

L’istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell’adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell’istanza di revocazione.

Sull’istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l’adottato.

Il relativo provvedimento è iscritto nell’apposito registro di cui all’art. 314/15 e annotato a margine dell’atto di nascita.”

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