Articolo aggiunto dall'art. 19, della L. 26/11/1990, n. 353; modificato dall'art. 6, del D.L. 18/10/1995, n. 432 (L. 20/12/1995, n. 534) e, successivamente, abrogato dall’art. 46, comma 3, della L. 18/06/2009, n. 69, così recitava:

“Art. 184-bis. - (Rimessione in termini)

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.”

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