Articolo abrogato dalla L. 25/06/1999, n. 205, così recitava:

"Art. 303. (Pubblica istigazione e apologia) — Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente."

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