Articolo sostituito dall'art. 35, comma 4, del D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 4/04/2012, n. 35) e, successivamente, abrogato dall'art. 8, comma 1, della L. 17/06/2022, n. 71, così recitava:

"Art. 195 - Disposizioni speciali

Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello."

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