Articolo abrogato dalla L. 18/11/1952, n. 1794, così recitava:

"Art. 178 - Attribuzione dei posti in eccedenza

Il numero dei posti da conferire ai vincitori del concorso resta invariato, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell'anno.

La eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati promovibili a seguito di scrutinio.

Se i vincitori del concorso non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale di posti spettanti al concorso, la differenza va in aumento del numero delle promozioni da conferire per scrutinio."

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