Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 172 - Ordine delle promozioni per scrutinio

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella magistratura requirente. A quest'ordine può essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli.

I primi pretori compresi nell'elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio lo ha dichiarato idoneo."

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