Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 158 - Produzione dei titoli

I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto che indice il concorso, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno crede di aggiungere.

I lavori giudiziari, in numero di dieci, debbono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi, che sarà indicato dal Ministro col decreto che indice il concorso.

Se risulta che nel periodo indicato il concorrente non ha redatto lavori giudiziari, o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il Ministero stabilisce altro periodo, fermo tuttavia l'obbligo, per concorrente, di produrre tutti i lavori eventualmente redatti nel periodo fissato col decreto che indice il concorso.

I concorrenti possono inviare, entro il termine di un mese dalla data di partecipazione dell'ammissione al concorso, lavori giudiziari di loro libera scelta, in numero non superiore a dieci, ed altri titoli."

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