Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 156 - Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari

Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, il giudizio di ammissione al concorso è riservato al Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero.

Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, il giudizio stesso è pronunciato dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma."

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