Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 154 - Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli

Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima, ad una commissione centrale istituita presso il Ministro di grazia e giustizia. La commissione, nominata dal Ministero, è composta da tre magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definitivamente sull'ammissione.

La commissione è presieduta dal magistrato più anziano, dura in carica due anni e può essere confermata. Essa è assistita, con funzioni di segretario, dal direttore dell'ufficio del personale della magistratura collegiale.

Il Ministro di grazia e giustizia può provocare dalla stessa commissione la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione."

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