Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 142 Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale

I pretori possono, su loro domanda, far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.

A tale effetto è riservata ai pretori una quota di posti pari al 50 per cento delle vacanze complessive nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica, da assegnarsi mediante concorso triennale per titoli.

I posti riservati ai pretori sono conferiti, anno per anno, ai vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, con le norme di cui all'art. 144."

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