Articolo abrogato dalla L. 25/05/1970, n. 357, così recitava:

"Art. 134 - Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario

Compiuti gli esami, la commissione procede alla classificazione degli aspiranti che hanno riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e una media non inferiore a sette decimi nell'insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto:

a) dai punti conseguiti nell'esame;

b) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario;

c) dai titoli eventualmente presentati e dalle informazioni raccolte sulle attitudini alle funzioni giudiziarie, sulla capacità e sulla condotta dell'uditore durante il tirocinio.

Gli aspiranti dichiarati idonei sono nominati aggiunti giudiziari a misura che vi sono posti vacanti e destinati ai tribunali, alle procure della Repubblica ed alle preture, in conformità delle disposizioni dell'art. 138.

Gli aspiranti dichiarati idonei hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per i funzionari in missione."

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