Articolo abrogato dalla L. 02/04/1979, n. 97, così recitava:

"Art. 138 - Destinazione degli aggiunti giudiziari

Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 135, gli aggiunti giudiziari sono destinati, possibilmente in conformità della opzione, ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore della Repubblica ovvero di pretore, normalmente in sottordine. (362)

Se gli optanti per il ruolo collegiale o per quello dei pretori sono in numero superiore ai posti disponibili nel ruolo prescelto, tenuto conto della quota del 50 per cento da riservare nel ruolo dei tribunali al trasferimento dei pretori, ai sensi dell'art. 142 del presente ordinamento, si provvede di ufficio, anche in difformità della opzione.

Per coloro che nell'esame pratico ottennero la speciale dichiarazione di merito, si tiene conto, nell'assegnazione della sede, della designazione della regione nella quale ciascuno di essi preferisce essere destinato."

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