Articolo abrogato dalla L. 13/02/2001, n. 48 con le modalità e disposizioni previste dall'art. 22, comma 1 della medesima legge, così recitava:

"Art. 122 Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti

Gli avvocati esercenti e i professori ordinari di materie giuridiche nelle università possono, in considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e della pratica giudiziaria, essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello o parificato, dopo quindici anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, dopo diciotto anni di esercizio delle professioni medesime.

Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite.

Per la nomina non conforme a tale parere occorre la deliberazione del Consiglio dei Ministri."

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