Articolo abrogato dalla L. 21/02/1989, n. 58, così recitava:

"Art. 113 Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica

Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura.

L'applicazione non può durare oltre tre mesi, nè può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato, se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione."

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