Articolo abrogato dalla L. 21/02/1989, n. 58, così recitava:

"Art. 111 - Applicazioni di giudici o di pretori

Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non più di sei giudici, il primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale della Repubblica, può applicare temporaneamente, con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture del distretto, col loro consenso, informandone il Ministro di grazia e giustizia.

L'applicazione di uno stesso magistrato non può durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, né può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo al tribunale, agli effetti dell'art. 97."

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