Articolo abrogato dal D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20/03/1998, n. 66. Successivamente, la L. 16/06/1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2/06/1999, così recitava:

"Art. 103 - Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura

Nel caso di trasferimento di uno o più magistrati ad altro ufficio giudiziario o di temporaneo impedimento che renda impossibile il normale svolgimento del servizio in una o più sezioni, provvede direttamente, con suo decreto, alle necessarie sostituzioni il titolare della pretura o il magistrato che regge l'ufficio.

Se ciò non è consentito dalle particolari condizioni del servizio, si provvede a norma dell'articolo precedente."

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