Articolo abrogato dalla L. 20/02/1958, n. 75: “Art. 196 - (art. 201 T.U. 1926) - Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;

b) lo spaccio di cibi e bevande;

c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.

È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubriachezza.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500 a 3000.”

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