Articolo abrogato dalla L. 20/02/1958, n. 75: “Art. 195 - (art. 200 T.U. 1926) - I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 500 a 3000.”

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