Articolo abrogato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311: “Art. 124 - (art. 125 T.U. 1926) - Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza.”

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