Comma abrogato dal D. Leg.vo 14/09/2015, n. 148, così recitava:

“1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».”

 

L’articolo 46, comma 5 del D. Leg.vo 148/2015 ha disposto che laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio al presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D. Leg.vo 148/2015.

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