Articolo abrogato dal D.P.R. del 08/06/2001 n. 327. Abrogazione prorogata dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 dal D.L. del 23/11/2001 n. 411 (L. del 31/12/2001 n. 463); dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002 dalla L. del 01/08/2002 n. 166; dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003 dal D.L. del 20/06/2002 n. 122 (L. del 01/08/2002 n. 185); dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 dal D. Lgs. del 27/12/2002 n. 302. L’articolo 24 così recitava: “Art. 24. Disciplina della concessione delle anticipazioni - L’anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell’ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell’Istituto mutuante.

Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50% dell’importo degli affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonché alle Regioni interessate per gli adempimenti di cui all’art. 45 della presente legge.

Il sindaco ed il rappresentante dell’ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l’anticipazione è stata concessa.

Il saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.

Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione dell’anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un’unica soluzione l’anticipazione ricevuta aumentata dei relativi interessi.

All’onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d’anno, si fa fronte per l’anno 1974, con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino