Articolo abrogato a decorrere dal 20 luglio 2000 ai sensi dell’art. 231 del D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge Merloni (109/94). Segue il testo dell’articolo abrogato.

1 - Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

2 - In caso di appalto-concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato secondo le circostanze nella misura tra l'1% e il 3% dell'importo dell'appalto.

3 - Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

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