Ai sensi dell’articolo 1, comma 251 della L. 11/12/2016, n. 232 le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui al presente comma, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 12/07/2018, n. 86, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui al presente articolo.

Ai sensi del comma 520 dell'art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al presente comma, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

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