Articolo abrogato dal D. Leg.vo 14/09/2015, n. 148, così recitava:

“Art. 1. — L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.”


L’articolo 46, comma 5 del D. Leg.vo 148/2015 ha disposto che laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio al presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D. Leg.vo 148/2015.

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