Comma abrogato dall’art. 18, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135).

La Sent. Corte Cost. 19/07/2013, n. 220 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135) che ha disposto l'abrogazione del presente comma, così recitava:

10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l’articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo”.

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