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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 3. - L’accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:
a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell’atto costitutivo, ha la firma sociale;
d) per le società estere, da chi le rappresenta nel Regno.
Per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l’associato, il condomino o il socio o il componente la ditta che sia amministratore anche di fatto. Se l’amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell’associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.
Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.
Art.6. - La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta, per ciascuna unità immobiliare, su apposita scheda fornita dall’Amministrazione dello Stato e presentata al podestà del comune ove l’unità immobiliare è situata, entro il giorno che darà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.
La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, o concorrono a determinare l’uso e la rendita.
Non sono soggetti a dichiarazione:
a) i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni
b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze
c) i fabbricati destinati all’esercizio dei culti
d) i cimiteri con le loro dipendenze
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 1I febbraio 1929.
Art. 20 (modificato dal decreto-legge 8 aprile 1948, n. 514). - Le persone e gli enti indicati nell’art. 3 sono obbligati a denunciare nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell’art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall’Amministrazione dello Stato in conformità delle norme di cui all’art. 7".
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