L’art. 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, contenente misure urgenti in materia di entrate fiscali, così disponeva:

"Art. 6. - Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982 in assenza di concessione, ove si tratti di pertinenze o accessori non eccedenti i 60 metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20 per cento dell’immobile principale, ovvero in difformità dalla concessione di costruzione, ove le opere abusive non superino il quinto della cubatura e della superficie di calpestio assentite, sono sanate mediante il pagamento a titolo di oblazione del quintuplo del contributo sul costo di costruzione che avrebbe dovuto essere corrisposto ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n.10, per il rilascio della concessione di costruzione relativamente alle opere realizzate in eccedenza oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall’’articolo 5 della predetta legge.

Sono, altresì ammesse a sanatoria tutte le opere eseguite entro il 31 luglio 1982 in difformità dalla concessione edilizia che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio mediante il pagamento a titolo di oblazione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni, determinata dal sindaco in relazione alla entità ed alla importanza delle opere realizzate in difformità dalla concessione, oltre al contributo di costruzione ove dovuto.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, previo versamento a titolo di acconto sulla oblazione di lire 20 mila a metro quadrato nelle ipotesi previste nel precedente primo comma e di lire 500 mila nelle ipotesi previste dal precedente secondo comma, salvo conguaglio, domanda al sindaco, entro il termine indicato nel precedente primo comma, con la indicazione delle opere abusive che si intendono sanare, secondo modalità che verranno stabilite dai comuni entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

La somma da corrispondere a titolo di sanatoria deve essere versata alla tesoreria del comune nel cui territorio insistono le opere da sanare nei modi e nelle forme che verranno all’uopo disciplinate da ciascun comune.

La presentazione della domanda di sanatoria sospende i procedimenti penali in corso e la ricevuta del pagamento della oblazione di cui ai precedenti commi, definitivamente determinata entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, estingue i reati previsti dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed equivale a concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere cui si riferisce.

Il sindaco è tenuto entro sessanta giorni ad inviare all’ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l’oblazione con l’indicazione delle opere sanate.

Salvo quanto previsto dal precedente quinto comma ogni controversia relativa all’oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall’articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il gettito derivante, a titolo di oblazione, dalle misure previste dal presente articolo è devoluto per il 50 per cento al comune e, per la rimanente quota, è computato a ristorno delle assegnazioni disposte dallo Stato per il ripianamento del disavanzo del bilancio comunale".

L’art. 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, contenente misure urgenti in materia di entrate fiscali, così disponeva:

"Art. 9. - Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982 in assenza di concessione, ove si tratti di pertinenze o accessori non eccedenti i 60 metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20 per cento dell’immobile principale, ovvero in difformità dalla concessione di costruzione, ove le opere abusive non superino il quinto della cubatura e della superficie di calpestio assentite, sono sanate mediante il pagamento a titolo di oblazione del quintuplo del contributo sul costo di costruzione che avrebbe dovuto essere corrisposto ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il rilascio della concessione di costruzione relativamente alle opere realizzate in eccedenza oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall’articolo 5 della predetta legge.

Sono, altresì ammesse a sanatoria tutte le opere eseguite entro il 31 luglio 1982 in difformità dalla concessione edilizia, che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, mediante il pagamento a titolo di oblazione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni, determinata dal sindaco in relazione alla entità ed all’importanza delle opere realizzate in difformità dalla concessione, oltre al contributo di costruzione ove dovuto.

La sanatoria relativa ad opere realizzate su immobili sottoposti, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ai vincoli di tutela storica, artistica ed ambientale è subordinata al nulla osta rilasciato, su richiesta del proprietario, dalla soprintendenza competente, che ne attesti la compatibilità con le finalità del vincolo.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, previo versamento a titolo di acconto sulla oblazione di lire 20 mila a metro quadrato nelle ipotesi previste nel precedente primo comma e di lire 500 mila nelle ipotesi previste dal precedente secondo comma, salvo conguaglio, domanda al sindaco, entro il termine indicato nel precedente primo comma, con l’indicazione delle opere abusive che si intendono sanare, secondo modalità che verranno stabilite dai comuni entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

La somma da corrispondere a titolo di sanatoria deve essere versata alla tesoreria del comune nel cui territorio insistono le opere da sanare nei modi e nelle forme che verranno all’uopo disciplinate da ciascun comune.

La presentazione della domanda di sanatoria sospende i procedimenti penali in corso e la ricevuta del pagamento della oblazione di cui ai precedenti commi, definitivamente determinata entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, estingue i reati previsti dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed equivale a concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere cui si riferisce.

Il sindaco è tenuto entro sessanta giorni ad inviare all’ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l’oblazione con l’indicazione delle opere sanate.

Salvo quanto previsto dal precedente sesto comma ogni controversia relativa all’oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall’articolo 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Il gettito derivante, a titolo di oblazione, dalle misure previste dal presente articolo è devoluto per il 50 per cento al comune e, per la rimanente quota, è computato a ristorno delle assegnazioni disposte dallo Stato per il ripianamento del disavanzo del bilancio comunale.

Per le difformità sanabili e non sanate ai sensi dei precedenti commi, comunque accertate dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di sanatoria, il proprietario dell’immobile è tenuto al pagamento, a titolo di sanatoria, di una sanzione pecuniaria pari a tre volte l’importo della somma che sarebbe stata dovuta a titolo di oblazione, maggiorata in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 31 dicembre 1982 e la data di irrogazione della sanzione".

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